Osservazioni dell'Intesa dei Consumatori

Viene sottoposto all'esame delle Associazioni dei consumatori riunite nel Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti il testo preliminare del codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di concessione di crediti al consumo, riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati (artt. 12 e 117 D. Lg. 196/2003).

Le Associazioni ADOC, ADUSBEF, CODACONS e FEDERCONSUMATORI, costituenti l'INTESA dei CONSUMATORI, intendono esporre all'Autorità Garante le seguenti osservazioni in merito all'adozione del predetto codice deontologico, destinato a disciplinare le attività svolte dalle "centrali rischi private".

E' noto che le attività finalizzate alla valutazione ed al contenimento del rischio creditizio hanno un notevole impatto nei confronti dei cittadini.

Innumerevoli sono le segnalazioni ricevute dalle scriventi Associazioni, nonché i reclami e i ricorsi indirizzati al Garante per lamentare problemi quali l'inesattezza o la mancanza di completezza delle informazioni contenute in queste particolari banche dati, la tardiva correzione ed aggiornamento dei dati, così come l'eccessiva durata della conservazione degli stessi.

E' evidente, dunque, che all'INTESA dei CONSUMATORI preme, innanzitutto, richiedere il massimo rigore nell'osservanza dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone.

A tale premessa consegue la fondamentale importanza del rispetto della trasparenza nei confronti dei consumatori, della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati e la esclusiva finalità di tutela del credito e del merito creditizio nell'impiego dei dati che confluiscono nei menzionati sistemi informativi.

Si ritiene che sia possibile garantire la comunicazione di dati in modo lecito e corretto solamente sottoponendo ai consumatori una modulistica chiara, agevolmente disponibile, tale da consentire di esprimere un consenso consapevole al trattamento dei loro dati; tutto ciò anche nell'interesse degli istituti creditizi e finanziari, per ridurre il contenzioso tra i consumatori ed i soggetti erogatori dei finanziamenti.

La massima trasparenza nel comunicare agli interessati i diritti e doveri riconosciuti dalla normativa vigente, anche attraverso la divulgazione di opuscoli esplicativi o campagne informative concordate con le Associazioni dei consumatori, infatti, contribuirebbe a far diminuire il tasso dei reclami in questa materia.

La delicatezza di questo settore deve indurre, poi, ad adottare la massima cautela e diligenza nel trattamento dei dati registrati nelle centrali "positive e negative" come nei sistemi automatizzati di credit scoring, per impedire che il "marchio" di cattivo pagatore, attribuito per ragioni o disguidi tecnici, possa ledere la dignità delle persone ed incidere negativamente nella vita di relazione.

Da ciò discende che dovrebbero essere ammessi a "partecipare" a questo circuito solo le banche e gli intermediari finanziari, per il trattamento di dati relativi esclusivamente a soggetti che hanno chiesto di instaurare il rapporto di credito e per nessun altro scopo che non sia relativo all'affidabilità, solvibilità e puntualità nei pagamenti in occasione della richiesta/rapporto di credito.

In merito all'informativa da fornire agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice della privacy, questa deve essere estremamente chiara e precisa, redatta secondo un modello predisposto d'intesa con l'Autorità Garante e le Associazioni dei consumatori.

Per quanto riguarda la modalità di raccolta e registrazione dei dati relativi al ritardo nei pagamenti, si osserva che la durata della registrazione della morosità, previo invio all'interessato di un avviso dell'imminente annotazione, deve avvenire dopo il decorso di termini uniformi e stabiliti nell'interesse dei consumatori:

- non prima di 120 giorni dalla data di scadenza del pagamento o in caso di mancato pagamento di 4 rate mensili (per quanto riguarda le centrali negative);

- dopo il mancato pagamento di 4 rate mensili per i consumatori (centrali positive/negative).

I dati relativi alle richieste di credito non devono essere conservati per un periodo superiore a 180 giorni dalla presentazione delle stesse e, qualora queste non vengano accolte oppure vi sia la rinuncia del richiedente, tali informazioni devono essere cancellate entro 30 giorni da tale evento.

I dati che si riferiscono a ritardi nei pagamenti successivamente regolarizzati devono essere cancellati entro 12 mesi dalla regolarizzazione.

Le informazioni creditizie di tipo negativo, reltive ad inadempimenti non regolarizzati, possono essere conservate nel sistema non oltre 36 mesi dalla scadenza contrattuale del rapporto o comunque dell'ultima rata concordata per il rimborso.

Le informazioni creditizie di tipo positivo relative ad un rapporto regolarmente estinto possono essre conservate per un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di cessazione o scadenza dello stesso, salvo che il consumatore interessato non revochi espressamente il consenso al trattamento di tali dati. In tale ultimo caso le informazioni devono essere cancellate entro 90 giorni dalla registrazione della relativa richiesta.

Al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel codice deontologico, poi, è fondamentale la previsione della sanzione della pubblicazione della notizia della violazione del codice su uno o più periodici nazionali a spese del contravventore.

Quanto esposto rappresenta, in estrema sintesi, il nucleo delle osservazioni esposte dall'INTESA dei CONSUMATORI, con riserva ulteriori deduzioni all'esito dei successivi incontri con i soggetti partecipanti ai lavori, in vista della stesura del testo finale del codice e per individuare soluzioni operative per il rispetto del codice nonché sistemi alternativi di risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione dello stesso.

15 settembre 2004